Il vicepresidente nazionale dell'OdG Santino Franchina

Palermo – E’ stato approvato, con un emendamento (che ha sostituito l’articolo approvato in commissione di bilancio) l’articolo 14 della Finanziaria regionale che prevede l’assunzione per concorso di 20 giornalisti professionisti ai quali sarà applicato il CNLG. In questo modo  l’Assemblea regionale siciliana ha voluto porre rimedio ad una questione iniziata cinque anni fà con il Governo Crocetta quando ad inizio mandato il Presidente della Regione revocò  l’incarico ai giornalisti dell’ufficio stampa della  Presidenza della Regione. L’articolo ha suscitato numerose polemiche poichè nel comma 2 prevede che l’Ufficio Stampa è composto da “non più di 20 giornalisti iscittti all’Albo nazionale, professionisti da almeno 10 anni...”. In pratica vengono esclusi i pubblicisti in palese contrasto con le norme vigenti, in particolare con la Legge 150/2000. La questione è rimbalzata ai vertici dell’Odg tanto che il vice presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Santino Franchina è intervenuto energicamente con una nota pubblicata anche nel portale nazionale dell’Odg.

La nota pubblicata sul portale dell’Odg:

L’emendamento sugli uffici stampa approvato dall’Assemblea regionale siciliana viola la legge 150/2000 e discrimina i pubblicisti”. Lo afferma in una nota il vicepresidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, il siciliano Santino Franchina, che contesta l’ennesimo tentativo di escludere gli iscritti all’ Elenco dei Pubblicisti dai concorsi pubblici e ricorda come l’Ordine nazionale ha più volte evidenziato che la legge non consente tale discriminazione.

La legge n. 150/2000 stabilisce che “gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti” e risulta evidente che questa norma, peraltro recepita in Sicilia con l’art. 127 della l.r. n. 2/2002, include tanto gli iscritti all’Elenco dei professionisti quanto a quello dei pubblicisti.

Di recente è intervenuta pure una nuova norma (l.198/2016) che, nel rinnovare la legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti, ha esplicitato che l’esercizio della professione è riservato agli iscritti “nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale”.

Appare penalizzante anche il passaggio che prevede, tra i requisiti per la partecipazione ai concorsi, quello di avere almeno dieci anni di iscrizione all’Albo e la riserva di dieci posti a quelli che hanno lavorato per almeno tre anni nell’ufficio stampa della Regione. L’anzianità di iscrizione non assicura, comunque, l’accesso a giornalisti che abbiano una competenza specifica, mentre rischiano di essere esclusi molti colleghi che hanno un’esperienza qualificata per aver lavorato anche in amministrazioni decentrate.

L’auspicio, quindi, è che si provveda al più presto alle opportune correzioni per eliminare evidenti ingiustizie e motivi di illegittimità anche al fine di evitare controproducenti contenziosi che finirebbero per bloccare gli stessi concorsi.

 La nostra riflessione:

Al suddetto auspicio, che condividiamo in pieno,  aggiungiamo che sarebbe auspicabile che la Regione Sicilia considerasse una volta per tutte il tema della Comunicazione strategico ed indispensabile per la crescita  legale, culturale e turistica dell’Isola.

Non basta un semplice emendamento, peraltro discriminatorio verso i pubblicisti, per risolvere i problemi della Comunicazione a livello regionale.  Occorre una volta per tutte, un disegno di legge innovativo che affronti il problema della Comunicazione in Sicilia mortificato da norme lacunose e contraddittorie, in maniera definitiva e innovativa. E’ necessario una normativa  che coinvolga tutti i Comuni, le unioni dei comuni, in pratica tutti gli enti locali concepita in maniera innovativa e strategica in linea con le leggi vigenti.  Occorre una nuova normativa che rappresenti uno strumento indispensabile per rispondere alle nuove sfide della Comunicazione che coinvolgono inevitabilmente  l’attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa e non solo, ma anche l’intero comparto turistico dell’Isola che non può fare a meno degli strumenti della comunicazione per promuovere il territorio e l’immagine dell’Isola.

In Sicilia sono state emanate numerose normative che, a partire dall’art. 58, primo comma, della legge regionale 18 maggio 1996 n. 33 hanno autorizzato i comuni, le provincie regionali e le amministrazioni pubbliche a modificare le proprie piante organiche per istituire gli uffici stampa.

Tuttavia, malgrado le numerose norme emanate dalla Regione e, le  Circolari assessoriali, di fatto ad oggi, non vi è stata una concreta applicazione dei principi della legge quadro nazionale n. 150 del 7 giugno del 2000 recepita dalla Regione siciliana con l’art. 127 della  legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002.  Ciò è stato dovuto soprattutto anche ad alcune disposizioni introdotte che hanno contribuito a disattendere l’obbligatorietà dell’uso degli strumenti di comunicazione (portavoce e addetto stampa) negli enti locali e nelle pubbliche amministrazioni dettate dalla Legge 150/2000. Tra queste ricordiamo il comma 1 dell’art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996 n. 33 che ha introdotto l’obbligatorietà degli Uffici Stampa soltanto per i Comuni con una popolazione superiore a 30 mila abitanti (praticamente escludendo la maggior parte dei 390 Comuni siciliani di importanza storica e turistica che è abbondantemente al di sotto dei 30 mila abitanti).

L’art. 16 della Legge regionale  17 marzo 2000 n. 8 (Disposizioni  programmatiche e finanziarie per l’anno 2000) ha in parte modificato l’art. 58          della L.R. n. 33/96 stabilendo l’obbligo di istituire gli Uffici Stampa per i comuni con una popolazione  al di sopra dei 10 mila abitanti. La norma può essere  considerata un importante passo avanti,  tuttavia, anche se di fatto l’obbligo per i Comuni di attivare gli  Uffici Stampa è stato portato da 30 mila a 10 mila, la maggior parte delle amministrazioni comunali non ha mai attivato un Ufficio Stampa con conseguenze prevedibili per quanto riguarda la promozione del territorio e i principi di  trasparenza.

Tutto ciò malgrado la legge regionale n. 2 del 26 marzo del 2002 n. 127 e la legge quadro nazionale n. 150 del 7 giugno 2000 in materia di informazione e comunicazione degli Uffici Stampa negli enti locali e della pubblica amministrazione avessero definitivamente statuito che le attività dell’Ufficio Stampa e di Comunicazione organizzati in servizi strutturati e permanenti nelle P.A. sono diventate “parte integrante e non residuale, anzi strategica, dell’azione delle istituzioni pubbliche al servizio dei cittadini quali strumenti a garanzia dell’attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia nella quotidiana azione politico-amministrativa e noi aggiungiamo che tali attività di Comunicazione hanno anche un importanza strategica  per la promozione turistica dei Comuni e dell’Isola.

Malgrado l’importanza che riveste la Comunicazione pubblica, la Sicilia è l’unica Regione d’Italia che di fatto ha introdotto uno sbarramento per l’attivazione degli Uffici Stampa (obbligatori solo per i Comuni al di sopra dei 10 mila abitanti). L’attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell’azione quotidiana politico amministrativa non può valere però solo per i Comuni al di sopra dei dieci mila abitanti! Nessun altra Regione ha una tale normativa, come se ci fossero Comuni di serie A e Comuni di serie B.

Riflettiamo: il Decreto Legislativo n. 33/2013 ed il D.lgs n. 97 del 2016 ha esteso a tutti gli Enti Locali e gli Enti pubblici in generale, senza  esclusione alcuna l’obbligo di pubblicare gli atti prodotti dall’attività amministrativa dell’Ente. a questo aggiungiamo la L.R. n. 11 del 25 giugno 2015 la quale, con l’art. 6  ha ulteriormente ampliato tali obblighi di pubblicazione per le amministrazioni comunali modificando l’art. 18 della L.R. n. 22/2008  con la pubblicazione nei siti istituzionali  degli estratti riguardanti gli atti amministrativi dei Comuni (Atti deliberativi e Determine) mentre  con l’art. 4 è stata introdotta la pubblicazione nel sito dei verbali delle Commissioni Consiliari.

Il suddetto esempio deve servire a far riflettere poiché, così come accade per i dati e gli atti amministrativi delle amministrazioni comunali che hanno l’obbligo di essere pubblicati per intero e per estratto nei siti istituzionali degli Enti, anche l’azione quotidiana politico-amministrativa di tutti gli Enti locali dell’Isola deve essere portata a conoscenza dei cittadini attraverso l’attività degli Uffici Stampa al fine di attuare i principi di trasparenza ed efficienza enunciati dalla L. 150/2000 riguardanti le attività di chi governa la cosa pubblica.

Il RUOLO DEI  SITI WEB ISTITUZIONALI

Non ultimo Vorremmo accennare anche al ruolo dei “siti web istituzionali”  obbligatori per tutti  enti locali che sono diventati a tutti gli effetti dei veri e propri “giornali on line” e rivestono un importante ruolo strategico anche nella promozione del territorio.  Anche tali siti dovrebbero essere regolamentati da una normativa adeguata  che preveda la realizzazione di un area specifica on line visibile sulla home page del sito  (Virtual Press Office 3.0) che di fatto già esiste (dove si pubblicano eventi, manifestazioni e comunicati stampa ma non è curata da giornalisti) la quale venga affidata e curata dagli addetti stampa. Questa è la vera sfida del prossimo futuro che farà la differenza sulla Comunicazione !

                                          ROSARIO MESSINA

Di Dott. Rosario Messina

Email: direttore@siciliafelix.it

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